Redazione documento valutazione rischio chimico
Il Titolo IX del DLgs 81/0/ si occupa della valutazione del rischio chimico nelle aziende, definendo le procedure e gli obblighi a cui deve attenersi il datore di lavoro. Il Testo Unico non è l’unico testo normativo a cui deve fare il riferimento il datore di lavoro per ciò che concerne il rischio chimico, sono infatti in vigore anche il Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) e dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) che classificano le sostanze chimiche e ne individuano il grado di pericolosità.
Tali norme introducono anche un sistema di etichettatura delle sostanze chimiche, con l’esposizione di specifici pittogrammi che consentono al datore di lavoro di effettuare una prima valutazione del grado di rischio. Una volta effettuata la valutazione del rischio chimico in azienda il risultato dovrà essere necessariamente “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute”, in caso contrario bisognerà attenersi agli Artt. 225 (Misure specifiche di protezione e di prevenzione), 226 (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze), 229 (Sorveglianza sanitaria) e 230 (Cartelle sanitarie e di rischio), ovvero procedere con tutte le predisposizioni necessarie per prevenire, ridurre o annullare il rischio chimico per i lavoratori.
La valutazione del rischio chimico si articola in tre fasi:
Valutazione del pericolo: in questa fase si fa principalmente riferimento all’etichetta del prodotto, dove il produttore deve indicare tutte le proprietà e i pericoli che può generare il prodotto.
Valutazione dell’esposizione: questa seconda fase riguarda le fasi del lavoro e le modalità con cui i lavoratori possono entrare in contatto con le sostanze chimiche. Il datore di lavoro dovrà concentrarsi su frequenza di utilizzo, quantità massima e sulla possibilità che le sostanze siano presenti nell’ambiente di lavoro e/o vengano assorbite dall’organismo.
Tipologia di rischio: in base ai dati raccolti nelle fasi precedenti il datore di lavoro deve individuare delle misure preventive e protettive, oltre che predisporre la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti.
La valutazione del rischio chimico andrà aggiornata ogni qualvolta vengano introdotte nuove sostanze chimiche, se cambiano i processi di utilizzo o le attrezzature, se vengono modificate le caratteristiche dei prodotti in uso da parte dei produttori.
Mettiamo a disposizione un team di consulenti esperti che supporteranno il datore di lavoro in tutte le fasi della valutazione del rischio chimico, nell'individuazione delle procedure per la prevenzione da adottare e nell'identificazione di tutti gli adempimenti da rispettare.
Ricordiamo che la valutazione del rischio chimico deve essere eseguita applicando una metodologia validata da indicazioni di organismi pubblici quali le A.R.P.A. regionali o altre istituzioni aventi valenza scientifica.