La redazione del Documento Valutazione Rischi
Il documento deve avere data certa e contenere le informazioni riguardanti il luogo di lavoro, con lo scopo di valutare i potenziali rischi ed individuare i sistemi di prevenzione e protezione da adottare per garantire la sicurezza dei lavoratori.
Il DVR, dunque, può essere ritenuto come la forma primaria di tutela nei confronti dei lavoratori: dalla valutazione dei rischi infatti dipendono tutte le successive azioni e misure di prevenzione e protezione dei lavoratori stessi adottate o da adottare in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
La normativa prevede che il documento debba essere redatto obbligatoriamente (o compilato in caso di procedure standardizzate) dal datore di lavoro con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (eventuale RSPP esterno), del medico competente della sorveglianza sanitaria (se nominato laddove obbligatoria la sorveglianza sanitaria) e avendo consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Il processo per una corretta redazione del documento parte per l’appunto da una puntigliosa ricerca e stima dei rischi presenti nel luogo di lavoro in grado di provocare infortuni (o malattie).
Tale processo deve avere ad oggetto tutte le tipologie di rischio presenti sul luogo di lavoro, compresi quelli che interessano quei lavoratori esposti che, vista la peculiarità della propria mansione sono sottoposti a rischi particolari. A titolo esemplificativo, non esaustivo, vanno considerati:
Una volta effettuata la valutazione si potrà procedere alla stesura del DVR che, stando all’art. 28 del Testo Unico, deve contenere:
Il datore di lavoro ha l’obbligo di elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi entro 90 giorni dall’inizio dell’attività della nuova impresa.