Consulenza per la redazione del D.U.V.R.I.
Tale obbligo vige per i Datori di Lavoro Committenti nell'ambito dell’esecuzione di lavori, servizi e forniture effettuate da imprese appaltatrici o lavoratori autonomi che si trovano a lavorare in un unico ambiente di lavoro.
Il DUVRI deve contenere una fotografia dei rischi derivati dall'interferenza di una o più aziende nell'esecuzione di lavori in appalto, subappalto, fornitura e posa in opera.
Possiamo definire rischi interferenti:
- i rischi che derivano dall’opera dell’appaltatore;
- i rischi causati dalla sovrapposizione delle lavorazioni dei diversi appaltatori;
- i rischi già esistenti nel luogo di lavoro del committente e in cui l’appaltatore deve operare;
- i rischi causati da particolari esecuzioni richieste dal committente e che solitamente non sono presenti nell'attività dell’appaltatore.
I contenuti minimi del DUVRI sono:
- criteri utilizzati per valutare i rischi;
- descrizione dell’azienda committente, delle aree di lavoro, delle attività svolte presso le aree ed i reparti interessati dalle attività oggetto dell’appalto;
- descrizione delle attività svolte dagli Appaltatori;
- identificazione dei locali a disposizione dell'appaltatore;
- valutazione dei rischi interferenziali nelle aree di lavoro;
- programma delle attività che descriva le attività oggetto dell’appalto; le aree di lavoro nelle quali saranno svolte; le attività lavorative omogenee per rischio e gli esecutori delle attività.
- descrizione e organizzazione delle misure di prevenzione e protezione;
- computo estimativo dei costi della sicurezza;
coordinamento delle fasi lavorative.
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Il DUVRI non è obbligatorio in caso di:
appalti di servizi di natura intellettuale;
forniture di materiali o attrezzature;
lavori o servizi la cui durata sia inferiore a due giorni, se non si evidenziano rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del Testo Unico.