I requisiti formativi minimi che devono essere posseduti dai formatori per la sicurezza sono contenuti nel Decreto del 6 marzo 2013, che da attuazione all’art.6 comma 8, m-bis del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza)che individua inoltre le modalità e contenuti dei percorsi formativi abilitanti all’esercizio della professione di formatore della sicurezza sul lavoro.
Per mantenere l’abilitazione alla formazione la sopracitata normativa prevede l’acquisizione di crediti formativi per tutti i soggetti operanti nel mondo della sicurezza, e dunque anche per i formatori per i quali la periodicità dell’aggiornamento è almeno triennale.
Il prerequisito essenziale (non obbligatorio solo per i datori di lavoro che effettuano già formazione nella propria azienda) per poter essere abilitato alla formazione in materia di sicurezza è il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Inoltre, devono essere soddisfatti altri requisiti in alternativa, che prevedono anche la frequentazione di un corso di formazione di base con esame finale della durata minima di 24 ore.
In merito alle modalità con cui è possibile svolgere gli aggiornamenti per i docenti formatori, sono intervenuti nel tempo tre interpelli: n.21/2014, 02/2015 e 09/2015 del 02 novembre 2015.
Asso-PMI propone un corso per formatori che consente di acquisire le competenze specifiche richieste per poter diventare un formatore per la sicurezza.
Propone inoltre anche i corsi di aggiornamento previsti dal decreto del 06 marzo 2013 con particolare riferimento al modulo giuridico normativo erogato con modalità mista.