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La formazione professionale nell’articolo 37

L’articolo 37 del D.Lgs. n.81/2008 riguarda la formazione professionale dei lavoratori, un aspetto fondamentale per garantire la loro sicurezza sul lavoro e migliorare le prestazioni dell’azienda. In particolare, l’articolo prevede che il datore di lavoro debba fornire una formazione adeguata e specifica ai propri dipendenti, in relazione alle mansioni svolte e ai rischi connessi all’attività lavorativa. Tale formazione deve essere effettuata durante l’orario di lavoro e non può comportare alcun onere finanziario per i lavoratori. La formazione prevista dall’articolo 37 si articola in tre fasi: quella iniziale, obbligatoria per tutti i nuovi assunti; quella periodica, destinata a tutti i lavoratori già impiegati; infine quella specifica, rivolta a coloro che svolgono attività particolari o rischiose. Inoltre, il datore di lavoro deve tenere traccia della formazione effettuata dai propri dipendenti attraverso un registro apposito e deve aggiornarla periodicamente al fine di mantenere un alto livello di sicurezza sul posto di lavoro. In sintesi, la formazione professionale prevista dall’articolo 37 è uno strumento indispensabile per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori ed è quindi essenziale che venga applicata correttamente dalle aziende.