La redazione del Documento Valutazione Rischi

Il D.Lgs. 81/08 pone all'art 17 fra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro

Il documento deve avere data certa e contenere le informazioni riguardanti il luogo di lavoro, con lo scopo di valutare i potenziali rischi ed individuare i sistemi di prevenzione e protezione da adottare per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Il DVR, dunque, può essere ritenuto come la forma primaria di tutela nei confronti dei lavoratori: dalla valutazione dei rischi infatti dipendono tutte le successive azioni e misure di prevenzione e protezione dei lavoratori stessi adottate o da adottare in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Servizi di consulenza per la redazione del DVR

a soli 250,00 € + Iva
Richiedi Ora

La normativa prevede che il documento debba essere redatto obbligatoriamente (o compilato in caso di procedure standardizzate) dal datore di lavoro con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (eventuale RSPP esterno), del medico competente della sorveglianza sanitaria (se nominato laddove obbligatoria la sorveglianza sanitaria) e avendo consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Il processo per una corretta redazione del documento parte per l’appunto da una puntigliosa ricerca e stima dei rischi presenti nel luogo di lavoro in grado di provocare infortuni (o malattie).

Tale processo deve avere ad oggetto tutte le tipologie di rischio presenti sul luogo di lavoro, compresi quelli che interessano quei lavoratori esposti che, vista la peculiarità della propria mansione sono sottoposti a rischi particolari. A titolo esemplificativo, non esaustivo, vanno considerati:

  • il rischio stress lavoro correlato (Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004);
  • i rischi specifici delle lavoratrici in stato di gravidanza (DLgs 151/2001);
  • i rischi connessi alle differenze di genere;
  • i rischi legati all’età;
  • i rischi connessi alla provenienza da altri Paesi;
  • i rischi relativi alla specifica tipologia contrattuale

Una volta effettuata la valutazione si potrà procedere alla stesura del DVR che, stando all’art. 28 del Testo Unico, deve contenere:

  • la relazione sulla valutazione dei rischi e i criteri adottati per effettuarla;
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
  • il programma delle misure che verranno adottate per migliorare i livelli di sicurezza;
  • l’individuazione delle procedure per attuare le misure da realizzare e chi dovrà occuparsene all’interno dell’azienda
  • il nominativo di RSPP, RLS (o RLST) e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi entro 90 giorni dall’inizio dell’attività della nuova impresa.

Prezzo 250,00 € + Iva

+ 12,20 € Iva inclusa di spese di spedizione con Corriere Espresso.
Hai bisogno di aiuto?