Aggiornamento obbligatorio del D.V.R.

Obbligo inderogabile previsto dal D. Lgs. 09/04/2008 numero 81

La redazione del documento di valutazione dei rischi è obbligatoria all'avvio di ogni impresa e spetta al datore di lavoro procedere alla compilazione entro 90 giorni dall'inizio dell’attività mentre l’aggiornamento del DVR Documento di Valutazione dei Rischi è previsto solo in alcuni casi specifici individuati dalla legge, ed in particolare:

  • Qualora sopravvengano variazioni al processo produttivo ovvero all’organizzazione del lavoro che incidano anche sul profilo della salute e sicurezza dei lavoratori.
  • Laddove il medico competente della sorveglianza sanitaria ne ravveda la necessità.
  • Nei casi in cui si verificano infortuni gravi.
  • In caso di apertura di nuova sede o di una sede distaccata.
  • Nel caso sopraggiungano aggiornamenti normativi che ne prevedano l’aggiornamento.
  • Nel caso in cui vengano nominate nuove figure all’interno dell'organingramma del processo di sicurezza.

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L'aggiornamento del DVR deve inoltre includere:

  • il programma di miglioramento e le eventuali variazioni delle attrezzature impiegate e in quale tipo di lavorazione;
  • l’indicazione delle nuove misure di sicurezza adottate;
  • la valutazione totale dei rischi in azienda e criteri di classificazione.

In più andranno inclusi tutti i nuovi rischi (tra cui in particolare il rischio stress lavoro correlato, il rischio per le lavoratrice gestanti e i rischi connessi a differenze di genere, età e lingua) imputabili alle modifiche apportate ai luoghi di lavoro, al piano lavorativo o ai cambiamenti legislativi.

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